Art. 9.
(Modifica dell'articolo 7 del regolamento).

      1. L'articolo 7 del regolamento, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Iscrizioni anagrafiche). - 1. La registrazione della residenza meramente anagrafica viene effettuata:

          a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando sono ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

          b) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero alle condizioni e secondo i presupposti indicati dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, comunicati, ovvero accertati, ai sensi di quanto è disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 1228 del 1954, e successive modificazioni.

      2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse, si deve procedere a nuova iscrizione anagrafica alle medesime condizioni e secondo i medesimi presupposti indicati dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.
      3. Gli stranieri iscritti nell'anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di residenza meramente anagrafica nel comune, corredata dal permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procede comunque agli opportuni accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti dandone comunicazione al prefetto.

 

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      4. Il registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe».